Mentre si sta per completare, in tutta Italia, il rientro a scuola degli studenti italiani, il Garante dei dati personali ha dedicato a genitori e studenti un opuscolo dal titolo “La privacy tra i banchi di scuola” con una serie di indicazioni sia al trattamento in generale dei dati personali da parte della scuola che a temi prettamente scolastici.
Lo promuove, in queste ora l’ADICONSUM, l’Associazione a difesa dei Consumatori e dell’Ambiente promossa dalla Cisl.
Eccone uno stralcio
Dati personali: trattamento, accesso e invio Trattamento Dipende se si tratta di scuole pubbliche e private: • scuole pubbliche: non sono tenute a chiedere il consenso al trattamento dei dati personali, ma l’unico utilizzo consentito è solo quello per specifiche finalità istituzionali o di legge. Vanno utilizzati sempre e comunque, con estrema cautela, i dati sulle origini razziali ed etniche, le convinzioni religiose e politiche, lo stato di salute, verificando la completezza dei dati, ma anche l’indispensabilità. • scuole private: devono sempre chiedere il consenso dei soggetti interessati per l’utilizzo dei dati. N. B.: Per entrambe c’è l’obbligo di fornire un’informativa completa sull’utilizzo dei dati personali. Accesso • È diritto di ogni persona conoscere le informazioni conservate dal proprio istituto e farle rettificare, se errate. Per esercitare tale diritto rivolgersi al titolare del trattamento della scuola. In caso di non riscontro, rivolgersi alla Magistratura o al Garante della privacy. Invio dati ad aziende pubbliche o private per inserimento professionale • È consentito, ma su richiesta degli studenti. Voti, scrutini, esami Sono pubblici, perché tutto ciò che concerne il rendimento scolastico è soggetto ad un regime di trasparenza stabilito dal Ministero dell’Istruzione. Nella pubblicazione degli scrutini e degli esami non è consentito fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti (ad es. specificando “prove differenziate”). Pagella elettronica, registri e iscrizione online Nel merito, il Garante è in attesa dei provvedimenti attuativi del Ministero dell’Istruzione per esprimere il previsto parere. Temi È consentito assegnare temi riguardanti la vita personale degli studenti, in quanto la loro assegnazione non costituisce violazione della privacy. Cellulari e tablet L’uso strettamente personale è in genere consentito, ma la regolamentazione o il divieto spetta alla scuola. Non è consentito la diffusione di immagini (video o foto) sul web, senza il consenso delle persone riprese. Lo studente che viola la riservatezza e la dignità delle persone incorre in sanzioni disciplinari e pecuniarie e anche in contestazioni di reati. IMPORTANTE: la registrazione delle lezioni è consentita. Recite e gite scolastiche Consentite le riprese video e le foto destinate all’ambito familiare o amicale. Per la diffusione in rete e sui social network, vale quanto specificato per i cellulari e i tablet. Retta e servizio mensa È illecito pubblicare sul sito internet della scuola nome e cognome degli studenti non in regola con i pagamenti o esentati dal pagamento. Questionari di ricerca La loro somministrazione deve essere accompagnata da informazioni riguardanti gli scopi della ricerca, le modalità del trattamento e le misure di sicurezza adottate. Non c’è nessun obbligo per genitori e studenti di compilare il questionario. Telecamere di sorveglianza L’installazione è ammessa, ma il loro funzionamento è limitato negli orari di chiusura della scuola. La loro presenza deve essere segnalata da appositi cartelli.